La Stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, può richiedere la fornitura di una quantità di prodotti biologici superiore alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, approvati dal D.M. 10 marzo 2020. I criteri di valutazione delle offerte B.1 e B.2., anche se non contemplati tra i criteri premianti stabiliti dai CAM.