L’irregolarità, l’omissione o anche la presentazione di una sola referenza bancaria in luogo delle due richieste dalla lex specialis non costituisce, di per sé, una causa di esclusione dalla gara, ma comporta la necessità per la Stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per consentire all’operatore economico di regolarizzare la documentazione già presentata o di esibire, ai sensi dell’art. 86, comma 4 del Codice, altre prove della adeguatezza, rispetto all’appalto per cui intende concorrere, della propria capacità economico-finanziaria mediante la documentazione integrativa ritenuta idonea.