DAL 1° LUGLIO ASMECOMM PUÒ OPERARE NON SOLO CON I SOCI MA CON TUTTI I COMUNI D’ITALIA

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19/05/2023

Con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) cambia nuovamente lo scenario operativo per i Comuni non capoluogo. Fino al 30 giugno continua ad applicarsi la disciplina del vecchio Codice (D. Lgs. n. 50/2016) sia negli appalti ordinari che in quelli sottoposti alle regole e alle deroghe PNRR/PNC (si vedano i pareri MIMS e MIT nella sezione Notizie sotto).
A partire dal 1° luglio scattano, invece, le norme del nuovo Codice che superano l’obbligo della centralizzazione e impongono il ricorso a centrali di committenza ovvero a stazioni appaltanti qualificate per tutti gli appalti di importo superiore a 140.000 euro per beni e servizi e di importo superiore a 500.000 per i lavori. Obbligo cui un Comune non capoluogo può sottrarsi solo se in possesso dei requisiti per la qualificazione, puntualmente elencati nell’all. II.4 del nuovo Codice. Pertanto, ogni Stazione appaltante può agevolmente verificare il possesso dei propri requisiti. In caso positivo, dal primo luglio potrà tranquillamente autodichiarne il possesso e indire appalti anche superiori alle soglie su indicate. In altre parole sarà una stazione appaltante qualificata. Con riserva di verifica da parte di ANAC.
Naturalmente, anche ASMECOMM ha verificato e risulta in possesso della qualificazione al massimo livello. Potrà, dunque, bandire gare in nome e per conto proprio e di terzi. Dove per terzi va inteso non solo il Comune socio, ma anche qualsiasi altro Ente, essendo venuto meno l’obbligo di centralizzazione di cui all’art. 57 comma 4 del d. lgs. 50/2016. Anzi qualsiasi Ente potrà operare indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata (art. 62, comma 9).
Di conseguenza, è venuto meno anche l’obbligo di conformazione “in house” per le Centrali di committenza. In altre parole sono state superate tutte le criticità - ambito territoriale, natura societaria, regime in house ecc. - oggetto dell’annoso contenzioso con l’Autorità.
Come noto, ASMEL CONSORTILE supporta gli Enti, anche attuatori di interventi PNRR-PNC, in tutte le fasi, dalla progettazione, tradizionale e in BIM, all'affidamento, fino all'esecuzione e alla rendicontazione sul sistema ReGiS. Al fine di assicurare continuità operativa ha già provveduto ad aggiornare (oltre alla la modulistica di gara) il proprio Regolamento dei servizi ai sensi dell’art. 62 del Nuovo Codice che al comma 9 espressamente dispone che «Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza».

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