Il Consiglio di Stato boccia l’avvalimento “interno”

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05/10/2021

L'avvalimento della certificazione di qualità non può operare all'interno di un raggruppamento temporaneo di imprese nell'ipotesi in cui il disciplinare di gara preveda che tale requisito sia posseduto da tutti i componenti del raggruppamento. Non è quindi possibile che si ricorra al così detto avvalimento "interno", che si verifica nell'ipotesi in cui il requisito venga prestato da un membro del raggruppamento ad altro membro dello stesso. È questo l'interessante principio sancito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2021, n. 6271, che interviene nuovamente sul controverso tema dell'avvalimento riferito alla certificazione di qualità, fornendo un ulteriore importante tassello al quadro complessivo già delineato da precedenti pronunce. Come sottolineato dal Giudice amministrativo poiché il prestito del requisito indicato implica la messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria dell'intera organizzazione aziendale complessivamente considerata, ne consegue che quest'ultima, prestando il requisito ad altro componente del raggruppamento, ne rimarrebbe a sua volta priva, non potendosi ammettere una sorta di duplicazione del requisito (e dell'organizzazione aziendale, che ne è il substrato). Nell'ipotesi in cui l'impresa ausiliaria sia esterna al raggruppamento temporaneo non vi è alcun ostacolo alla messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale. Allo stesso modo, questa possibilità va riconosciuta anche nell'ipotesi in cui il disciplinare di gara imponga il requisito della certificazione di qualità solo per l'esecuzione di determinate prestazioni, cosicché è consentito che un'impresa componente il raggruppamento che sia estranea a detta esecuzione presti il suo requisito (cioè metta a disposizione la sua organizzazione aziendale) ad altra impresa raggruppata che invece debba far fronte all'esecuzione delle prestazioni che richiedono il possesso della certificazione di qualità. La situazione è invece del tutto diversa nell'ipotesi in cui il bando di gara preveda espressamente che tutte le imprese componenti il raggruppamento debbano essere in possesso della certificazione di qualità. Infatti in questa ipotesi se si ammettesse che un'impresa del raggruppamento, in qualità di impresa ausiliaria, presti il proprio requisito della certificazione di qualità a favore di altra impresa del raggruppamento, l'effetto sarebbe che la prima, spogliandosi della propria intera organizzazione aziendale, rimarrebbe a sua volta priva del suddetto requisito.

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