Il fabbisogno del personale è compito dei Segretari: in caso di negligenza scattano le sanzioni - Webinar con schema di regolamento a cura di A. Bianco il 13 settembre

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30/07/2021

Il fabbisogno del personale rientra nelle responsabilità del Segretario Generale. Con il parere 4307 dell’ARAN in risposta a un quesito sull’immediata operatività o meno delle previsioni dettate dall’articolo 101 del contratto nazionale del 17 dicembre 2020 la stessa ha precisato che, in assenza della figura del direttore generale, l’assegnazione di questi compiti ai segretari costituisce l’esemplificazione di compiti che, sulla base del D.lgs 267/2000, costituiscono una conseguenza “automatica” dell’assunzione delle funzioni di segretario. Non è quindi necessario che tale previsione sia disciplinata nel Regolamento comunale, comportando da subito tale responsabilità in capo al segretario che quindi avrà il dovere di provvedere in tale senso vedendosi riconosciuta l’assegnazione di una responsabilità di risultato. In mancanza si applicano a suo carico anche le relative sanzioni. Il parere infatti evidenzia il rilievo che assume il riconoscimento da parte del contratto del fatto che ai segretari spettano, come diretta conseguenza del proprio ruolo, questi compiti di sovrintendenza e coordinamento. L’importanza di questo aspetto è sottolineata dalla scelta di prevedere la maturazione delle condizioni per la revoca anticipata per violazione dei doveri di ufficio per il mancato o negligente svolgimento dei compiti. Nell’ambito del webinar a cura di A. Bianco “Il piano dei fabbisogni di personale degli enti locali - Programmare le assunzioni, monitorando le entrate” del prossimo 13 settembre, si tratterà anche dell’apposito schema di regolamento per sollevare il segretario comunale dai suddetti aggravi di responsabilità.

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