TAR LOMBARDIA: QUALIFICATE DI DIRITTO LE CENTRALI DI COMMITTENZA ISCRITTE IN AUSA

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23/02/2023

Intervenendo su un procedimento di gara indetto dal Comune di Oggiono, il TAR Lombardia con sentenza n.212/2023 ha fatto chiarezza sulla disciplina applicabile agli appalti finanziati in tutto o in parte dal Pnrr/Pnc. La sentenza spiega il regime di qualificazione vigente per tutte le centrali di committenza comunali (in forma convenzionale o di società controllata) e sovracomunale (dalle unioni e province ai centrali nazionali di diritto, ecc).

Intervenendo su un procedimento di gara indetto dal Comune di Oggiono, il TAR Lombardia con sentenza n.212/2023 ha fatto chiarezza sulla disciplina applicabile agli appalti finanziati in tutto o in parte dal Pnrr/Pnc. La sentenza spiega il regime di qualificazione vigente per tutte le centrali di committenza comunali (in forma convenzionale o di società controllata) e sovracomunale (dalle unioni e province ai centrali nazionali di diritto, ecc).

Richiamando il quadro normativo vigente, il giudice amministrativo ha precisato che «per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 [del codice] e dell’art. 52, co. 1.2 [del dl 77/2021], la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati».

Come si ricorderà tale limitazione dell’autonomia dei comuni nell’aggiudicazione degli appalti Pnrr è circoscritta agli affidamenti di importo superiore a 150.000 euro per i lavori e 139.000 per i servizi dal DL 176/2022.

Ma l’importante precisazione che dà il TAR Milano riguarda il regime di qualificazione vigente per le Centrali di Committenza al fine di ritenerle idonee a supportare gli Enti nelle procedure PNRR: «Si ricorda, a tal proposito, che non essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati, mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall’ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta; ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati; ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.».

In sostanza allo stato la qualificazione delle centrali di committenza segue il regime transitorio dell’art.216, comma 10 del codice che dispone che i requisiti di qualificazione siano soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Non è ammissibile, pertanto, alcuna lettura restrittiva della norma volta a differenziare il regime di qualificazione transitoria limitatamente alle sole centrali sovracomunali poiché esso si riferisce a tutti i soggetti indicati all’art.37, comma 4 del Codice, e dunque anche alle società controllate ai sensi del D.Lgs. n.175/2016, tra cui figura, come noto, anche la stessa Asmel Consortile.

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