TAR I provvedimenti di risoluzione contrattuale sono chiaramente rilevanti in termini di errore professionale escludente ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) d. lgs. 50/2016: trattasi, quindi, di provvedimenti chiaramente riconducibili a quelli per i quali lo stesso legislatore ha ritenuto sussistere l’interesse all’annotazione nel Casellario come “notizia utile”.