Fermo restando l’ampio potere discrezionale di cui gode la stazione appaltante nell’individuazione dei requisiti speciali di partecipazione, da esercitare entro il limite della logicità e della ragionevolezza nonché della pertinenza e congruità dei requisiti rispetto all’oggetto del contratto e allo scopo perseguito, i requisiti richiesti ai fini della partecipazione devono essere formulati chiaramente dalla stazione appaltante nella legge di gara, in considerazione dell’affidamento posto dai potenziali partecipanti sull’univocità delle condizioni di partecipazione alla procedura. A fronte di una clausola ambigua che si presta a più interpretazioni, l’una avente quale effetto l'esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, va preferita l'opzione favorevole alla partecipazione, in nome del principio del favor partecipationis e dell'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale