PNRR: scattano i nuovi oneri documentali per la parità di genere e disabilità

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21/01/2022

Attraverso il recente D.P.C.M. del 7 dicembre scorso pubblicato in G.U. 30 dicembre 2021 n. 309, i Ministeri delle Pari opportunità e famiglia, delle Politiche giovanili e servizio civile universale, del Lavoro e delle Politiche sociali, il MIMS e il Ministero per le Disabilità hanno elaborato le linee guida "volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. Il documento fornisce delle indicazioni pratico/applicative sui nuovi obblighi introdotti dall'articolo 47 del d.l. 77/2021 come convertito con modifiche dalla legge 108/2021. La questione centrale delle linee guida riguarda i nuovi obblighi assunzionali (di genere, opportunità generazionali e inclusione lavorativa delle persone con disabilità) che impone ai RUP un diverso approccio rispetto alla legge di gara in quanto volti a verificare il rispetto dei parametri assunzionali per tutti gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti. Questi ultimi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità. Trattandosi di un documento facente parte della documentazione amministrativa l'acclarata carenza renderà necessario, da parte del RUP, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo. Per le imprese di minori dimensioni è invece richiesta la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3). In particolare, il predetto comma 3, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Stante, evidentemente, la necessità di una produzione postuma le conseguenze dell'omesso adempimento non può essere l'esclusione ma l'impossibilità di partecipare a gare aventi ad oggetto contratti finanziati, anche solo in parte, con il PNRR/PNC e l'applicazione di penali.

Inoltre, in fase di conversione del DL 77/2021, il comma 3-bis ha introdotto l’obbligo per gli operatori che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).

Il D.P.C.M., alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità puntualizza che l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-bis dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-bis determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, sopra riportate, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Qui il D.P.C.M. del 7 dicembre 2021

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