COMUNI NON CAPOLUOGO Chiariti i limiti su svolgimento gare Pnrr

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26/01/2022

Il comunicato Ministero dell'Interno del 17 dicembre ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità pratico/operative che i Comuni, in particolare quelli non capoluogo di provincia devono seguire nell’applicazione delle disposizioni dell'articolo 52 del d.l. 77/2021 cd decreto governance Pnrr, convertito con legge 108/2021. L’obbligo scatta anche per i progetti di messa in sicurezza dei territori già finanziati in precedenza e ora qualificati come finanziamento inserito nelle misure del PNRR. La nota chiarisce tuttavia che non sono soggetti agli obblighi di ricorso alle Centrali di Committenza “gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria". Dal 6 dicembre, a seguito dell’Assemblea dei Soci Asmel Consortile si è conformata come Centro di Competenza ai sensi dell’art.9 comma 2 del decreto Governance e Struttura Stabile di Supporto anche per i fondi PNRR, conservando la sua natura di Centrale di Committenza ai sensi dell’art.37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Si ampliano così le opportunità per i Comuni soci di ricevere supporto adeguato in tutte le fasi delle procedure: dalla individuazione delle misure finanziate con il PNRR, alla progettazione, all’espletamento della gara, alla gestione delle verifiche e dei controlli in fase esecutiva. Come precisato dalla Commissione europea i costi possono essere imputati direttamente sui quadri economici dei progetti finanziati rendicontando le attività fornite nell’ambito dei servizi Asmecomm.

Connsulta qui il Comunicato Ministero dell'Interno del 17 dicembre

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