E SUI SERVIZI AUSILIARI PIOGGIA DI SENTENZE A FAVORE: CHI LI CONTESTA È CONDANNATO ALLE SPESE DI GIUDIZIO

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25/06/2021

Si moltiplicano le pronunce giurisprudenziali sul corretto inquadramento dei servizi ASMECOMM. Dopo la Sentenza 7558 del 30/11/2020 con cui il Consiglio di Stato ha ribadito: "si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016", il 10 giugno scorso, il TAR Campania Sez. VIII con sentenza n. 3923, ritenendo ormai acclarato l’inquadramento dei servizi ASMECOMM, ha disposto la condanna anche alle spese di giudizio (4.000,00 euro) oltre a respingere un improvvido ricorso contro il Comune di Caserta. Una pronuncia che segue l'orientamento già espresso dalla Sezione Prima, 15 giorni prima, con sentenza 3455 del 25/05/2021, che ha visto condannato il Comune di Casaluce per aver ingiustamente annullato una procedura di gara a seguito di un ricorso che contestava il ruolo assunto da Asmel Consortile. Del resto, la stessa Sezione Prima del TAR Campania già con la sentenza del 18/03/2021 n. 1843 aveva ribadito questo principio riconoscendo la piena legittimità delle procedure di gara che si avvalgono della committenza ausiliaria di Asmel Consortile. In definitiva, i servizi di committenza ausiliaria ASMECOMM sono pienamente legittimi. Dopo il riconoscimento di Asmel Consortile quale centrale di committenza in house, la portata operativa della stessa a favore dei Soci, non sarà più limitata al solo supporto ausiliario, ma verrà ampliata a tutte le funzioni proprie della committenza.

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