IL TAR CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA COMMITTENZA AUSILIARIA

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24/03/2021

Con la sentenza n. 1843/2021 il TAR Campania, sez. I, ha ribadito la legittimità delle procedure di gara indette dai Comuni avvalendosi dei servizi di committenza ASMECOMM.

Con la sentenza n. 1843/2021 il TAR Campania, sez. I, ha ribadito la legittimità delle procedure di gara indette dai Comuni avvalendosi dei servizi di committenza ASMECOMM. Come rimarcato dal Collegio, infatti, nella gara in esame, analoga a quelle di 1.620  Comuni in tutt’Italia, «il Comune di Cesa ha affidato ad ASMEL Consortile solo servizi di committenza ausiliaria e non la funzione di centrale di committenza diretta», evidenziando come sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato che le attività svolte da ASMEL «possono inquadrarsi nell’ambito della committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, con la conseguenza che la procedura di gara è esclusivamente riferibile all’Amministrazione che si avvale dei servizi della ASMEL e non anche a quest’ultima, sicché la ASMEL non acquista neppure la qualifica di contraddittore necessario nel giudizio di impugnazione della gara (cfr. Cons. stato, sez. V, 30 novembre 2020, n. 7558)». Il Giudice Amministrativo conferma quindi la nostra scelta di nemmeno costituirci in Giudizio e contesta il richiamo fatto dal ricorrente alla diatriba in corso tra ASMEL e ANAC, che non coinvolge in alcun caso la gestione delle gare con il supporto della committenza ausiliaria, erogata da ASMECOMM.

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