LA TAPPA A SICIGNANO DELLA SAGA ANAC-ASMECOMM SI CONCLUDE EX AEQUO IL TAR RESPINGE IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO, MA ACCOGLIE IL SECONDO

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22/01/2021

Riassunto della puntata precedente. ANAC intima al Comune di Sicignano degli Alburni (SA) il blocco di una gara con servizi di committenza ausiliaria di ASMEL Consortile e corrispettivo in capo all’aggiudicatario. Il Comune non accetta e ANAC si rivolge al TAR, con due motivi a base del ricorso: 1. Il Comune non avrebbe potuto procedere ad affidare, direttamente e senza gara, ad Asmel i servizi ausiliari di committenza.

2. La norma di gara prevede un meccanismo di remunerazione non supportato da alcuna puntuale base normativa, ma invece fatto oggetto di espresso divieto (art. 41 co. 2-bis).

Il Giudice, con Sentenza 1/2021, ha dichiarato infondato il primo motivo: I servizi ausiliari possono essere svolti financo da privati (art. 39, co. 2). E non serve che ANAC riconosca la qualifica in house per giustificare l’affidamento diretto, se il costo del servizio è sotto soglia. In pratica, ciò che predichiamo da sempre! Siamo una Società composta solo da Enti pubblici (1600 Comuni in tutt’Italia), che limita, tuttora, la propria attività ai servizi ausiliari. In attesa dell’Udienza di maggio prossimo in Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sulla delibera ANAC 32/2015 che aveva messo in discussione il nostro diritto alla centralizzazione della committenza, con acquisti collettivi, per una presunta violazione del comma 3-bis, art. 33 del vecchio Codice. Attendiamo, fiduciosi, da anni. L’Autorità, invece, rispolvera oggi la 32/2015 per contestare la committenza ausiliaria. Non si accorge che lo stesso comma prescrive il divieto per ANAC di rilasciare il CIG ai Comuni operanti in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. I nostri Comuni hanno sinora pubblicato 5200 gare e ANAC lo ha sempre rilasciato, proprio perché è legittimo affidare servizi ausiliari a chicchessia. Ancor più alla propria Partecipata, costituita ai sensi del Codice Appalti, art. 37, co. 4 e del TUSP, art. 4, co. 2, lettera e): servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie. Il Giudice ha invece accolto il secondo motivo di ricorso, emendando l’aggiudicatario dal versamento del corrispettivo. Come nel 2019, con la Sentenza “Lizzanello” - su ricorso ANCE – unico caso su 5200 gare. Puntualmente annullata, nel 2020, in Appello. È andata peggio, però, ad ANAC, che si è vista respingere la richiesta di annullare la gara. Resta solo da (ri)difendere in Appello il diritto al corrispettivo. Siamo molto fiduciosi, perché le argomentazioni ANAC contraddicono platealmente la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3042/2014. Ad essa, il Presidente Cantone, nel corso dell’Audizione concessa a dicembre 2014, dichiarò che ANAC si doveva adeguare, perché espressa dal massimo Organo della Giustizia amministrativa, malgrado le opposte conclusioni dell’Ufficio istruttore. Noi lo abbiamo preso in parola e ci siamo sempre attenuti coerentemente a quanto stabilito in quella sede. ANAC, si è caratterizzata, invece, dal 2012 al 2018, per ben otto pronunce. Ognuna a smentita della precedente. Dal 2019, ha scelto poi la strada della coerenza, esprimendosi ripetutamente per l’illegittimità del corrispettivo, mentre noi rispettiamo il Giudice. Al Consiglio di Stato l’ardua Sentenza. Cui, naturalmente, ASMEL Consortile si adeguerà. Difficile che il Giudice ribalti le proprie posizioni per accogliere quelle ANAC. La quale dichiara l’applicazione del corrispettivo una grave violazione del Codice, sol perché esso non vi è espressamente previsto! In ogni caso, nessuno può porre in discussione la correttezza e la coerenza dei Comuni ASMEL.

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